PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è inserito il seguente:

      «Ai fini di cui al primo comma, il periodo compreso tra la data di ammissione a scuole militari legalmente riconosciute e la data di proscioglimento dalla ferma volontaria è equiparato al servizio militare ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa. L'accreditamento è disposto dall'ente previdenziale su richiesta dell'interessato».